venerdì 27 luglio 2018

La Pec per inviare fatture elettroniche: ecco perché è importante

L’uso della PEC consente in maniera più sicura e tracciabile di fornire prova della trasmissione della fattura elettronica al sistema e dell’accettazione da parte dello stesso, nonché della consegna al destinatario.

L'utilizzo della PEC per la fatturazione elettronica dà più garanzie all’azienda.
  • Consente infatti in maniera più sicura e tracciabile di fornire prova della trasmissione della fattura al sistema;
  • dell’accettazione da parte dello stesso;
  • della consegna al destinatario.
Vantaggi da ricordare, dal momento che si va ormai verso la fatturazione elettronica obbligatoria anche per il B2B. Obbligo che entrerà in vigore il primo gennaio 2019, data in cui si estenderà a tutti i soggetti cessionari/prestatori. A ciò si aggiunge l’obbligo per i subappaltatori delle PA scattato già dal primo luglio, che quindi aveva già di per sé destato attenzione.

Gli accorgimenti per sfruttare l’obbligo di eFattura 

Per avere chiaro il contesto, teniamo conto di alcuni punti. Nonostante i chiarimenti contenuti nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (da ultima la recente circolare n. 13/E del 2/7/2018) rimangono alcune perplessità, o meglio, accorgimenti che gli operatori dovrebbero adottare per sfruttare al meglio il nuovo strumento/obbligo.

Com’è noto le regole tecniche dell’e-fattura prevedono che la stessa possa essere trasmessa allo SDI tramite:
  • Posta Elettronica Certificata;
  • servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la procedura web e app;
  • web service;
  • sistemi basati su protocolli FTP.
A seconda del sistema di invio e ricezione che si intende utilizzare, cambiano anche le possibilità di documentare le fatture in un momento successivo.
Innanzitutto, è necessario chiarire che le fatture inviate a SDI vengono poi recapitate, dopo i controlli di conformità, all’indirizzo telematico che il destinatario ha registrato, che può essere una PEC oppure un codice destinatario (rilasciato dall’Agenzia a seguito di un’apposita procedura di accreditamento).

Le differenze tra PEC e altri strumenti

Già nella fase di invio della fattura elettronica vi sono differenze tra l’uso della PEC e l’uso degli altri strumenti.

Ad esempio, nel momento in cui si trasmette l’e-fattura – ed in realtàun singolo messaggio PEC può contenere anche più fatture elettroniche in allegato (fino ad una dimensione massima di 30 MB mentre la funzione web ne consente solo 5) – colui che trasmette riceverà le relative ricevute di accettazione e consegna (allo SDI) emesse dal sistema PEC.
Mentre, quindi, il soggetto obbligato utilizzando la PEC può fornire prova della data ed ora in cui ha provveduto ad inviare il documento contabile al sistema di interscambio, ciò non lo potrà fare chi utilizza lo strumento web based dell’Agenzia, dato che è previsto che esso fornisca il riscontro della ricezione tramite “un avviso che, sulla stessa pagina dalla quale si effettua la trasmissione, viene presentato all’utente“. Esistono poi altri strumenti – web service – quale il servizio di Fatturazione Elettronica che permettono di avere data ed ora certe sull’invio.
Ipotizzando che i controlli diano esito positivo, lo SDI provvederà a recapitare la fattura al destinatario. Anche in tale ipotesi vi sono differenze tra l’utilizzo dei vari strumenti. Con la PEC o i web service, il soggetto emittente riceverà un’ulteriore ricevuta di consegna inviata dal sistema di posta elettronica certificata dello SDI; l’utente del canale web based dell’Agenzia, invece, riceverà un messaggio di risposta della funzionalità di invio.
Considerando che l’art. 10 del provvedimento del 30 aprile 2018 prevede che l’Agenzia archivierà, per consentire la consultazione e l’acquisizione dei file delle fatture elettroniche o dei loro duplicati, unicamente le medesime fatture e le relative note di variazione, senza nulla prevedere in merito alle ricevute di consegna, l’utente del servizio web dell’Agenzia delle Entrate difficilmente potrà riuscire ad ottenere copia della ricevuta di consegna al destinatario della fattura elettronica trasmessa mediante SDI.

Perché è importante la garanzia della Pec per la fattura elettronica

Perché le garanzie fornite dalla Pec, nella fattura elettronica, sono importanti? Immaginiamo di essere una piccola o media impresa e di voler avvalerci di un’anticipazione presso la nostra banca sulle fatture elettroniche emesse nei confronti dei nostri clienti. Con molta probabilità la banca ci chiederà non solo una copia delle e-fatture, ma anche la ricevuta di consegna al destinatario trasmessa dallo SDI (che contiene l’hash della fattura elettronica inviata).
Questo perché il punto 4.4. del provvedimento del 30 aprile 2018 – che recita “Le ricevute di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 attestano che la fattura è emessa” – chiarisce che la prova dell’emissione della fattura può essere data solamente tramite tali ricevute di consegna inviate dallo SDI, e che la fattura elettronica è in realtà un documento a formazione progressiva la cui corretta emissione passa prima dalla fase di formazione ed invio allo SDI e successivamente in quella di consegna al destinatario, unico momento in cui si ritiene effettivamente emessa la fattura. La banca, pertanto, non potrebbe fare a meno di chiedere anche l’esibizione di tali ricevute in quanto strumenti fondamentali per poter attestare l’emissione della fattura stessa, fornendo quindi maggiore garanzia all’ente creditizio circa l’esigibilità del credito in essa rappresentato.
Ciò potrebbe valere anche in caso di contenzioso tributario, qualora sia necessario dar prova dell’emissione del documento, o anche in sede di recupero del credito tramite procedure monitorie, potendo così dar prova all’autorità giudiziaria dell’effettiva emissione, e quindi esistenza, della fattura elettronica.
In sintesi, quindi, la Posta Elettronica Certificata appare lo strumento maggiormente cautelativo per l’operatore economico che voglia avere maggior strumenti di prova circa la corretta emissione delle fatture elettroniche, potendo in tal modo evitare contestazioni future e fornendo in maniera certa l’evidenza di aver regolarmente adempiuto ai propri obblighi di fatturazione e di essere titolare del credito.

domenica 22 luglio 2018

Sicurezza sul lavoro: sanzioni più care da luglio

L'Istituto Nazionale del Lavoro stabilisce un aumento dell'1,9% sulle sanzioni di chi non rispetterà le norme di salute, sicurezza ed igiene in ambito lavorativo
Sanzioni amministrative pecuniarie rincarate dell’1,9% a partire dal primo luglio.
È quanto stabilito dall’Istituto Nazionale del Lavoro che ha di recente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018, in merito alla rivalutazione delle sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza.
Un provvedimento che dispone una rivalutazione delle sanzioni su base quinquennale, che vedrà quindi coinvolti tutti coloro che non si atterranno a quanto specificato dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (Dlgs 81/2008).
La circolare ministeriale specifica che l’aumento andrà ad applicarsi alle sanzioni per violazioni commesse successivamente alla data del primo luglio e gli importi e relativo rincaro, resteranno invariati fino alla data del 30 giugno 2030.
Nello specifico, i casi puniti con multe più severe riguardano l’omissione da parte del datore di lavoro della redazione del documento di valutazione rischi e l’omissione della nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione. Nel primo caso, la sanzione potrà andare dai 2.792 euro ai 7.147. Analizzando per categoria (imprese, familiari e non e lavoratori autonomi) la tabella contenente tutte le sanzioni con le tariffe di riferimento ed i relativi importi, ci si può fare un’idea più dettagliata degli aumenti previsti dal decreto.
  • Mancato documento di valutazione rischi – Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000€ a 4000€
  • Mancata nomina RSPP – Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500€ a 6.400€
  • Forniture DPI – Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500€ a 6000€
  • Designazione addetti antincendio evacuazione / Primo soccorso – Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200€ a 5.200€
  • Formazione lavoratori – Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200€ a 5.200€
  • Informazione lavoratori – Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200€ a 5.200€
  • Mancato invio lavoratori a visita medica per quelli sottoposti a sorveglianza sanitaria – Ammenda da 2.000€ a 4.000€
  • Adibire i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità – Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000€ a 4.500 €
    Contratti appalto d’opera e somministrazione.
  • Verifica idoneità appaltatori e lavoratori autonomi; Informazioni sui rischi agli appaltatori – Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750€ a 4000€
  • Deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di pericolo grave e immediato – Ammenda da 2.000€ a 4.000€
  • Permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute fornendo tempestivamente a RLS il DVR – Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750€ a
    4.000€
Le imprese familiari invece potranno incorrere nelle seguenti sanzioni:
  • Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI – Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 €
  • Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto – Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per ciascun soggetto
Infine, per i lavoratori autonomi:
  • Mancato utilizzo di attrezzature conformi e mancato utilizzo di idonei DPI – Arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 €
  • Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto – Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per ciascun soggetto

sabato 21 luglio 2018

Quali sono le esigenze delle piccole e medie imprese sul GDPR

Le PMI chiedono più tempo per adeguare il proprio modus operandi a quanto previsto dal nuovo regolamento sulla protezione dei dati

Un conto da 3,1 miliardi di euro. Questo il costo, frutto di una recente stima di Confartigianato (31/05/2018), che le piccole e medie imprese italiane dovrebbero sostenere per adeguare al GDPR (General Data Protection Regulation) i propri sistemi di conservazione e protezione dei dati personali. Una stima che ha portato alla reazione immediata tanto dei titolari di moltissime PMI, sia delle varie associazioni di categoria, pronte a schierarsi al fianco dei loro associati.

A preoccupare non sono solamente i costi necessari per l’adeguamento alle nuove regole: le piccole e medie imprese italiane temono un possibile aggravio di burocrazia derivante dalle nuove regole europee e le sanzioni previste. Nel caso non venissero rispettate le disposizioni del regolamento europeo per la protezione dei dati o se dovesse esserci una violazione delle informazioni conservate, l’azienda rischia multe salatissime.

Le richieste delle imprese
Questo ha portato alcune associazioni di categoria a chiedere una moratoria sulle sanzioni e un’attenzione particolare nei confronti delle piccole e piccolissime imprese. Rifacendosi al principio europeo del “Pensare innanzitutto al piccolo”, nel corso delle Audizioni tenutesi a giugno di fronte alle Commissioni speciali riunite di Camera e Senato sullo Schema di decreto legislativo che deve recepire in Italia le norme europee, sono state richieste linee guida chiare nel percorso di adeguamento alle nuove regole e una semplificazione degli adempimenti che le PMI dovrebbero adottare.
Cosa si rischia
Il GDPR, negli articoli relativi alle sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni, non fa alcuna distinzione tra aziende di grandi dimensioni o aziende a conduzione familiare. Le sanzioni previste in caso di mancato rispetto della normativa possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo. Un rischio che preoccupa le associazioni di categoria per le eventuali ripercussioni economiche.
Le soluzioni a supporto delle PMI
Le imprese possono affidarsi anche alle soluzioni proposte da TIM nell’ambito del portafoglio di offerta TIM Business.  Per esempio il servizio GDPR Facil, powered by Zeta Bi e disponibile attraverso il marketplace TIM Digital Store, supporta una piccola e media impresa, quale titolare del trattamento, ad adempiere agli obblighi di legge, offrendo formazione sui principi e sulle regole fondamentali del GDPR e l’analisi della situazione dell’attività con suggerimenti sugli interventi da effettuare.  Inoltre rende disponibili i moduli e i modelli base documentali e certifica  lo svolgimento delle attività  in caso di controlli.

Sicurezza sul lavoro: aumento sanzioni e altre novità

Nuova versione del Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro, con gli importi delle sanzioni rivalutati a partire da luglio 2018.
 Aggiornato da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro. A comunicarlo è l’INL stesso, a fronte della pubblicazione del testo coordinato del Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con gli importi delle sanzioni aggiornati.

Sanzioni aggiornate

Si tratta della versione aggiornata a luglio 2018 che, rispetto a quella rilasciata a maggio 2018, prevede la rivalutazione nella misura dell’1,9%, delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 81/08, nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale dell’INL n. 12/2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.).

L’incremento delle sanzioni va calcolato sugli importi attualmente vigenti, senza effettuare arrotondamenti, e si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.
 La rivalutazione non si applica alle cosiddette “somme aggiuntive” (art. 14 del D.L.vo n. 81/2008), dunque non vanno aumentate le somme da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che non costituiscono propriamente una sanzione.


Le altre novità riguardano:

  • l’inserimento della Legge  n. 191/1974, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n. 134/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica n. 469/1979 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. n. 264/1979);
  • l’inserimento della circolare n. 10/2018 – Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
  • l’inserimento degli interpelli n. 3/2018, n. 4/2018 e n. 5/2018;
  • la sostituzione del Decreto Direttoriale n. 12/”018 con il Decreto Direttoriale n. 51/2018- Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

Facebook e under 13, potrà bloccare direttamente i profili

Facebook stringe sugli utenti under 13, quelli che - secondo le norme americane ed europee sulla privacy - non potrebbero stare sui social. Stando a quanto riferito da un portavoce della società al sito TechCrunch, sono cambiate le linee guida operative date ai moderatori di Facebook e Instagram, che ora potranno intervenire direttamente e più spesso nel bloccare i profili dei ragazzini.
Finora i "controllori" di Facebook e Instagram hanno potuto agire nel caso degli under 13 solo se il loro profilo era stato segnalato a causa della giovane età. Le nuove linee guida, invece, consentiranno ai moderatori di bloccare direttamente i profili di tutti i bambini in cui si imbattono. Chi avrà il profilo bloccato, dovrà dimostrare di avere più di 13 anni con un documento. 
Il problema è stato sollevato da un'inchiesta dell'emittente inglese Channel 4, che ha visto un giornalista lavorare sotto copertura come moderatore di Facebook. L'inchiesta ha rivelato che chi controlla le attività sulla piattaforma può intervenire solo se un utente ammette di avere meno di 13 anni, altrimenti "deve far finta di essere cieco".
Già con l'entrata in vigore a fine maggio del Gdpr, la nuova normativa europea sulla privacy, il social network ha inserito una sorta di 'parental control' per gli utenti 'under 15' e una stretta per i minori di 18 anni sul sistema di riconoscimento facciale.

Senza modifiche per Pmi tasse 61,4%

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - In mancanza di correttivi nel 2018 la pressione fiscale media sulla piccola impresa italiana è destinata a salire ancora. Lo denuncia la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna) nel Rapporto 2018 sul fisco. Secondo le proiezioni Cna la pressione fiscale sulle Pmi, già salita nel 2017 dello 0,3% toccando quota 61,2% nel 2018 è destinata a crescere ancora, portandosi al 61,4%. Questo incremento - osserva Cna - è "compiutamente ascrivibile all'aumento programmato della contribuzione previdenziale dell'imprenditore". La riforma del regime dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (Iri) al 24%, già prevista per quest'anno, avrà effetti "consistenti" nel ridurre il peso delle tasse sulle pmi, che quest' anno passerebbe dal 61,4% al 59,2%.