giovedì 27 settembre 2018

Scadenze fiscali ottobre 2018: rottamazione, spesometro e dichiarazione redditi

Ad aprire il calendario delle scadenze fiscali di ottobre 2018 sarà la scadenza della rottamazione e dello spesometro. A fine mese l'invio della dichiarazione dei redditi, 770 e IRAP. Ecco lo scadenzario completo dell'Agenzia delle Entrate.

Calendario ricco di scadenze fiscali anche ad ottobre 2018: in apertura del mese l’importante scadenza della rottamazione delle cartelle sarà accompagnata dal termine per l’invio dello spesometro.
Si tratta soltanto di due degli appuntamenti con gli adempimenti fiscali in scadenza ad ottobre e tra le date da ricordare vi è indubbiamente quella per l’invio della dichiarazione dei redditi, del 770 e del modello Irap del 31 ottobre.
Lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate di ottobre 2018 riporta inoltre i consueti adempimenti periodici per sostituti d’imposta e partite IVA, l’invio degli elenchi Intrastat nonché la scadenza per la presentazione del modello 730 integrativo 2018 per correggere errori o dimenticanze.
Ecco di seguito tutte le scadenze fiscali di ottobre 2018 suddivise per adempimento.

Scadenze fiscali 1° ottobre 2018: appuntamento con rottamazione e spesometro

Il 1° ottobre 2018 la prima scadenza da tenere a mente è quella per il versamento delle rate della rottamazione delle cartelle.
Sono tre le categorie di contribuenti che hanno aderito alla rottamazione che dovranno pagare le rate entro tale scadenza:
  • i contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 dovranno pagare la terza ed ultima rata del debito residuo comunicato dall’Agenzia Entrate Riscossione;
  • i contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (rottamazione cartelle di pagamento) per i quali non è stata presentata una precedente domanda di adesione dovranno pagare la seconda rata del debito residuo;
  • i contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (rottamazione cartelle di pagamento) che dovranno anche in questo caso pagare la seconda rata del debito residuo.
Entro la stessa data, così come riportato nello scadenzario dell’Agenzia delle Entrate di ottobre 2018 i contribuenti titolari di partita IVA dovranno procedere all’invio dello spesometro, la comunicazione dati fatture emesse e ricevute nel primo semestre\secondo trimestre 2018.
Ambedue le scadenze sopra riportate erano fissate al 30 settembre 2018, termine che tuttavia essendo di domenica è prorogato di fatto a lunedì 1° ottobre.
Si ricorda inoltre che la scadenza del 1° ottobre 2018 è anche quella prevista per il versamento delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti non titolari di partita IVA che hanno optato per la rateizzazione di Irpef, addizionali, cedolare secca e imposte collegate alla dichiarazione dei redditi.

Scadenze fiscali 16 ottobre 2018: adempimenti periodici Inps, Irpef e IVA

Tra le scadenze fiscali di ottobre 2018 non poteva mancare quella relativa agli adempimenti periodici IVA, Irpef e Inps per i sostituti d’imposta.
Entro il termine del 16 ottobre 2018 sarà necessario eseguire il versamento delle ritenute alla fonte operate a titolo d’acconto da parte dei sostituti d’imposta in merito a:
  • redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di settembre, comprensive di addizionali comunali e regionali;
  • redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente . Il codice tributo da utilizzare in questo caso è 1040 con periodo di competenza 09/2018.
  • Con lo stesso modello F24 i sostituti d’imposta potranno versare anche i contributi Inps dovuti per il mese di agosto 2018.
Gli adempimenti Iva riguardano, invece:
  • versamento IVA di competenza settembre 2018 per i contribuenti a liquidazione Iva mensile. Il versamento deve essere effettuato con modello F24 indicando il codice tributo 6009 nella sezione erario.
Si ricorda inoltre che il 16 ottobre 2018 è la scadenza per i contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per il versamento a rate delle imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi (Irpef, IVA, Irap, Ires, cedolare secca).

Scadenze fiscali 25 ottobre 2018: invio modello 730 integrativo e Intrastat

Nello scadenzario del mese non bisogna dimenticare la scadenza del 25 ottobre 2018 per la presentazione del modello 730 integrativo per correggere la dichiarazione dei redditi precedentemente inviata.
Si ricorda tuttavia che in sede di correzione della dichiarazione dei redditi bisognerà valutare in quale dei casi di rettifica rientra il contribuente.
Questo perché non sempre è possibile usare il modello 730 integrativo che, come riportato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, potrà essere presentato soltanto in caso di variazioni che comportino un maggior credito o un minor debito.
Quando, al contrario, la correzione della dichiarazione dei redditi comporta situazioni di maggior debito o minor credito per il contribuente, sarà necessario presentare il modello Redditi (ex Unico) correttivo del 730.
Non è finita qui: il 25 ottobre 2018 è anche la scadenza per l’invio degli elenchi Intrastat sia per i contribuenti con obbligo mensile, ovvero con operazioni effettuate nel mese per più di 50.000 euro a trimestre, sia i contribuenti con obbligo trimestrale, con operazioni che non superano la soglia dei 50.000 euro.
Restano invariate le modalità di presentazione:
  • in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il sistema telematico doganale E.D.I.;
  • all’Agenzia delle Entrate mediante invio telematico.

Scadenze fiscali 31 ottobre 2018: termine invio dichiarazione dei redditi, 770 Irap

Alla fine del mese è fissata una delle scadenze fiscali più importanti del mese di ottobre 2018, ovvero il termine per la presentazione del modello Redditi PF, SC, SP, ENC, nonché del modello Irap, del modello Ires, del 770 e della certificazione unica dei lavoratori autonomi.
Per quel che riguarda la scadenza per la presentazione del modello Redditi (ex Unico), della dichiarazione Irap, Ires e del modello 770 si ricorda che è stata la Legge di Bilancio 2018 ha differire il termine precedentemente fissato a fine settembre al 31 ottobre.
Restano invariate le modalità di invio della dichiarazione dei redditi, che potrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità telematica.
In merito invece all’invio del modello 770 si ricorda che entro la stessa data è possibile inviare la CU 2018 dei lavoratori autonomi, ovvero tutti coloro che non sono interessati dalla compilazione ed invio telematico del modello 730 precompilato.
Bisogna tuttavia chiarire che nel caso delle certificazioni uniche non si tratta né di una proroga né di una remissione in termini. Semplicemente l’Agenzia delle Entrate, dopo che anche lo scorso anno aveva confermato la possibilità di inviarla entro la stessa scadenza del modello 770, ha chiarito che le certificazioni uniche degli autonomi possono essere trasmesse anche oltre il termine ordinario fissato al 7 marzo.
La scadenza del 7 marzo per l’invio della Certificazione Unica riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti o, comunque, coloro che sono interessati dalla redazione del modello 730 precompilato.
In chiusura, rimandando allo scadenzario completo dell’Agenzia delle Entrate per tutti gli adempimenti del mese, si ricorda che il 31 ottobre 2018 è anche la scadenza per il versamento della quinta rata delle imposte sui redditi per i contribuenti non titolari di partita IVA.

mercoledì 26 settembre 2018

Sicurezza sul lavoro: ecco l’organigramma

Molte volte, consultando un qualsiasi testo sulla materia, c’imbattiamo in acronimi come DL, RSPP, ASPP, RLS, MC, etc., ma chi sono questi soggetti celati dietro queste sigle? Le “figure nascoste” sono i cd. attori della sicurezza, ovvero coloro che contribuiscono, ognuno per la loro parte, all’attuazione della sicurezza nei luoghi di lavoro che  illustreremo in maniera completa e sintetica, cercando di essere il più possibile esaustivi.

Le figure dell’organigramma della sicurezza

Com’è noto, l’organigramma in un’azienda viene in ausilio per cogliere le differenze e le competenze di ogni suo componente. Nel nostro caso il deus ex machina dell’apparato sicurezza è, senza ombra di dubbio, il Datore di Lavoro (di seguito DL).
Al DL fanno capo tutte le responsabilità per il buon andamento di un’azienda sia da punto di vista gestionale e di spesa sia sotto il profilo della sicurezza. Infatti, uno dei compiti del DL è la scelta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP) nonché la valutazione di tutti i rischi dell’azienda, con la conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito DVR); questi  compiti del DL sono indelegabili (ex art.17 D.L.vo cit.), il che vuol dire che ci saranno anche compiti delegabili che sono infatti esplicitati nell’art.18 D.L.vo cit.. Ma perché indelegabilità e delegabilità nei compiti?
L’indelegabilità nasce perché, la scelta del RSPP da parte del DL, è una manifestazione della fiducia riposta nei confronti di un soggetto qualificato al quale il DL dovrà far riferimento per risolvere tutti i problemi che si presenteranno in azienda e, per converso, un competente e corretto RSPP dovrà segnalare tutte le “disfunzioni aziendali”  per risolvere, con il  DL, le criticità che emergeranno.
Altrettanto indelegabile per il DL sarà la valutazione di tutti i rischi nei luoghi di lavoro con la redazione del relativo DVR; infatti, in caso di un’eventuale errata stima di tali rischi, il DL ne sarà direttamente responsabile, sia penalmente sia civilmente.
Per quanto attiene alla delegabilità è sufficiente leggere, con la dovuta attenzione l’art.18 del D.L.vo 81/2008, dove rinveniamo molte azioni di cui ne riportiamo, a titolo di esempio, quella di cui all’art.18, n.1, lett.b, ovvero la designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza operata dai Dirigenti.

Il Dirigente e il Preposto

Infatti, la figura del Dirigente, secondo la definizione del Testo Unico sulla Sicurezza è quella di una persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del DL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Essi hanno un’elevata qualificazione professionale e gli sono demandati compiti di organizzazione.
Nel Dirigente rinveniamo la cd. posizione di garanzia trasferitagli dal DL espressamente accettata dalla figura in argomento. Tale posizione di garanzia fa diventare i Dirigenti “garanti” e  titolari dell’obbligo giuridico di impedire eventi lesivi in danno dei lavoratori; in pratica i Dirigenti sono “l’occhio del Datore di Lavoro” in un determinato sito produttivo.
Si rammenta che, sia il DL sia i Dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all’adempimento di vari obblighi relativi a vari soggetti (preposti, lavoratori, etc.).
Per quanto attiene al Preposto, invece,  esso è un soggetto che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (ex art.19 D.L.vo cit.). Egli ha una responsabilità maggiore rispetto gli altri dipendenti, a lui si fa riferimento soprattutto per compiti inerenti alla vigilanza e al coordinamento sull’intero gruppo.
In relazione al RSPP, questa è una persona designata dal DL, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il RSPP coordina il SPP i cui compiti principali (v.art. 33, D.L.vo cit.) sono quelli dell’individuazione dei fattori di rischio e, in collaborazione con il DL e MC, quello della valutazione dei rischi e delle misure per la sicurezza, della salubrità degli ambienti di lavoro nonchè l’elaborazione delle misure di prevenzione e protezione, l’informazione e la formazione e la riunione periodica annuale (ex art.35 D.L.vo cit.). In una parola, il RSPP deve “mantenere” i luoghi di lavoro il quanto più possibile sicuri per l’espletamento dell’attività lavorativa del prestatore di lavoro.

L’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione

L’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito ASPP) è una figura incaricata dal DL, a cui risponde circa il proprio operato. Egli è appositamente formato per coadiuvare il RSPP, ma nulla toglie affinchè questo possa operare più attivamente conservando sempre la propria competenza ma, allo stesso tempo, dando un contributo maggiore in relazione alla sua capacità tecnica nei confronti di coloro che compongono il SPP come previsto dalla normativa vigente.

Il Medico Competente

Anche il Medico Competente (di seguito MC), come tutte le altre figure è molto particolare perché fa da “elemento di raccordo” con le altre. Infatti, il suo compito è quello dell’identificazione della patologie afferenti al lavoratore.
Inoltre, il MC effettua la sorveglianza sanitaria in relazione alle varie problematiche di salute dei lavoratori promuovendo un’opera di prevenzione che permette di limitare le conseguenze che potrebbero incidere sulla salute del prestatore di lavoro esprimendo, quando occorre, il cd. giudizio di idoneità alla mansione specifica. Lo stesso visita, congiuntamente al RSPP, gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno; fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che ha comportato l’esposizione a tali agenti, e altre incombenze riportate dall’art.25 nel Testo Unico.
È opportuno ricordare che, per essere MC, oltre al prescritto corso di laurea in medicina e  chirurgia, è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: “(omissis)…….a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;  b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; ….(omissis)….d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale….(omissis)…” (v. art. 38 D.L.vo cit.).

I Responsabili dei lavoratori per la Sicurezza

Anche i Responsabili dei lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS), sono inseriti nell’organigramma. Essi, per svolgere le loro funzioni, devono essere eletti e formati in relazione al numero di lavoratori presenti in azienda, nella misura minima di un rappresentante se nell’azienda ovvero nell’unità produttiva sono occupati sino a 200 lavoratori, nella misura di tre da 201 a 1.000 lavoratori occupati e nella misura di sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori (art. 47, n. 7, D.L.vo cit.). Il RLS, tra le sue attribuzioni (v. art. 50, D.L.vo cit.), può accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 e  partecipa alla riunione periodica, di cui all’articolo 35 D.L.vo cit..
Esaminando l’intero organigramma della sicurezza troviamo, ovviamente, il lavoratore, che svolge un’attività  nell’ambito dell’organizzazione di un DL pubblico o privato e i cui obblighi sono riassunti nell’art.20 D.L.vo cit..
Nel tempo, si è assistito al passaggio da un sistema verticistico, nel quale il lavoratore era un semplice esecutore passivo, a un modello di gestione della sicurezza più partecipato e globale, nel quale il lavoratore collabora e partecipa attivamente al raggiungimento dell’obiettivo prevenzionale. Il lavoratore, diviene titolare del dovere di osservare le regole in tema di sicurezza,  di utilizzare correttamente i macchinari, di usare i dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) e di segnalare ogni anomalia inerente alla sua attività lavorativa al preposto o al dirigente.
Tuttavia, nonostante i numerosi obblighi previsti a suo carico, il lavoratore rimane essenzialmente un creditore di sicurezza in quanto, il debito  di sicurezza che grava su di lui, è direttamente proporzionato al dovere del datore di lavoro di fornire una  formazione, un’informazione e un addestramento adeguati alle mansioni.
A titolo di esempio, riportiamo due degli obblighi tratti dal sopracitato art.20 D.L.vo cit., ovvero quello di contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Le Squadre Antincendio e Primo Soccorso

Da ultimo, ma non meno importanti sono le Squadre Antincendio e Primo Soccorso. Infatti, le squadre antincendio sono composte da lavoratori formati con un apposito corso (ex art. 43, D.L.vo cit.), in base al rischio d’azienda, generalmente erogato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l’altro, quello di primo soccorso, dal Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana.
Si tratta solitamente di soggetti scelti e più adatti a gestire situazioni delicate e di pericolo che possono rifiutare l’incarico solo in presenza di impedimenti documentati, che ne comportino l’esenzione.
In conclusione, l’argomentazione sulle figure della sicurezza è stata operata secondo un criterio didattico, orientato a fissare le competenze di ciascuna, dando l’opportunità al lettore di approfondire l’argomento d’interesse.

martedì 25 settembre 2018

Diritto di 3 giorni legge 104: non è prevista dichiarazione altri familiari

L’art. 33 comma 3 della legge 104/92 dispone che il  lavoratore  dipendente,  pubblico  o  privato, che  assiste persona con handicap  in  situazione  di  gravità ha diritto a fruire di tre  giorni  di  permesso mensile retribuito coperto  da  contribuzione  figurativa,  anche  in maniera  continuativa.
Per fruire di tale diritto il personale presenta a scuola la richiesta accompagnata dalla certificazione di handicap grave del familiare indicando il grado di parentela, che è l’unico familiare che lo assiste, che il familiare non è ricoverato a tempo pieno.
Puntualmente il Dirigente richiede (per iscritto?) che la richiesta sia accompagnata anche dalle dichiarazioni degli altri familiari nelle quali si deve evincere che questi non sono in grado di assistere il familiare per motivi oggettivi.
La richiesta non è conforme alla legge e di seguito chiariamo come stanno le cose.

I soggetti legittimati alla fruizione dei permessi per assistere il familiare disabile

La nuova normativa (legge 183/2010 e D.Lvo 119/2011)  introduce il concetto di “referente unico” ovvero di unico soggetto che si occupa del disabile. Giova oltretutto ricordare che ai fini del diritto di fruire dei permessi sono stati eliminati dalla legge i requisiti e i concetti di convivenza, della continuità e dell’esclusività.
La legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado. Rispetto alla normativa previgente, la nuova disposizione da un lato ha menzionato espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa, dall’altro ha posto la limitazione dei parenti ed affini entro il secondo grado.
Data la regola generale, la legge ha però previsto un’eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti. In queste ipotesi, stimando eccessivamente onerosa o impossibile l’opera di assistenza a causa dell’età non più giovane o della patologia del famigliare, la legge prevede la possibilità di estendere la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado (si passa dal terzo al secondo grado di parentela, salvo la ricorrenza delle situazioni eccezionali dell’assenza, dell’età anagrafica o delle patologie).
Ricordiamo che in base alla legge:
• sono parenti di primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati;
• sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);
• sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
• sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero, patrigno e matrigna, con figliastri;
• sono affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle);
• sono affini di terzo grado: moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.
Pertanto, se si è parenti o affini entro il II grado non bisogna dimostrare altro che quello che abbiamo già indicato, mentre per assistere i parenti o gli affini di III grado è necessario dimostrare altresì che il coniuge o il genitore (basta uno dei due) della persona di assistere abbia almeno 65 anni oppure abbia delle patologie invalidanti o sia mancante.

La richiesta di dimostrare che altri parenti non possano prestare assistenza non è prevista dalla legge

Ai fini della fruizione dei 3 gg. mensili le richieste poste dai dirigenti per le quali gli altri parenti o affini dovrebbero dimostrare di non potersi occupare del disabile per motivi oggettivi non sono assolutamente previste dalla legge, e bisogna ricordare loro che la fruizione dei 3 gg. in questione  è cosa ben diversa dalla mobilità (trasferimenti/assegnazioni) o dai requisiti richiesti per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.
Sulla questione la Funzione Pubblica nel parere n. 13/2008 ha avuto modo di precisare che “si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell’agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non impiegati). In tale ottica si menziona l’orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481: ”Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza”.
Già il Consiglio di Stato con sentenza del 19.01.1998, n.394/97  disponeva che non si può negare il beneficio allorché sussista il presupposto dell’effettiva assistenza continuativa da parte del lavoratore medesimo sulla considerazione che il rapporto possa essere instaurato da altri familiari. il beneficio in questione non è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di assistere il portatore di handicap.
E infine la Circolare INPS 90/2007 riportando numerose sentenze sull’argomento concludeva affermando che “a nulla rileva che nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario ; la persona con disabilità in situazione di gravità  può liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, debba prestare l’assistenza prevista dai termini di legge”.

Limiti dell’Amministrazione

Il datore di lavoro si deve limitare ad un controllo sulla correttezza formale della domanda, non avendo alcuna discrezionalità , ma dovendosi limitare soltanto alla mera verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla legge.
In conclusione, ai fini della fruizione dei permessi non bisogna dimostrare né la convivenza con il disabile né che altri familiari non possano assisterlo e il Dirigente commetterebbe un abuso nel momento in cui richieda dichiarazioni non espressamente previste dalla legge.

Successivi obblighi del dipendente

A seguito dell’accoglimento della domanda da parte dell’amministrazione, il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell’istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell’amministrazione.
In ultimo si consiglia sempre di richiedere per iscritto le motivazioni di un eventuale diniego.
La documentazione e la richiesta alla fruizione dei permessi dovrà quindi contenere questa dicitura:
In caso di diniego a fruirne, si chiede comunicazione scritta relativa ai motivi ostativi così come espressamente previsto degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, come integrata dalla L. n. 15/2005.

Instagram ci mostra vite troppo belle?

E se sì: è un buon modo per stare allegri o è una brutta botta per l'autostima?

Instagram è il social media del momento, ed è un momento che dura ormai da molto: è usato almeno una volta al mese da oltre un miliardo di persone, e almeno una volta al giorno da 500 milioni di utenti. Il formato delle Storie esiste da poco più di due anni: nell’aprile 2017 almeno 200 milioni di persone ne facevano almeno una al giorno, nel giugno 2018 erano 400 milioni. Instagram piace, a quelli a cui piace, perché è un luogo positivo e gioviale, senza il linguaggio violento e tossico così frequente su Facebook e Twitter, e invita a condividere cose belle e a interagire con apprezzamenti alle cose belle condivise dagli altri. Per qualcuno, però, questa caratteristica è anche il suo più grande problema: quelle cose belle sono finte, plasticose, esagerate.
Tra quelli che la pensano così c’è il giornalista di tecnologia Alex Hern, che su Guardian ha scritto che «secondo sempre più utenti ed esperti di salute mentale, la positività di Instagram è il suo problema, perché mette un’inarrestabile enfasi sulla promozione di stili di vita “perfetti”». Se Instagram è visto come un social media buono perché allegro, Hern ribalta la questione dicendo che forse non è così buono, proprio perché troppo allegro.
Twitter è considerato il social media su cui, oltre a tenersi informati, si cerca sempre la battuta e si esprime un’opinione, spesso critica, su una svariata quantità di cose, spesso litigando. Hern ha scritto che Instagram «sembra invece il social network più amichevole che si possa concepire. È una comunità di persone che comunicano soprattutto visivamente e in cui l’interazione principale è un doppio tocco di un’immagine per mettere un “cuore”; è un social network in cui un contenuto tende a diventare virale grazie alla sua positività, e in cui molti profili più seguiti sono di cani e gatti».
Secondo lui il problema è però che, a differenza di altri social media, Instagram «spinge i suoi utenti a presentare un’immagine di sé allegra, che attragga, ma che per altri potrebbe risultare ingannevole e addirittura nociva». Hern l’ha spiegata così: «Se Twitter è il posto in cui tutti diventano terribili e Facebook è la dimostrazione che tutti sono noiosi, Instagram ti fa temere che tutti siano perfetti. Tutti tranne te».
I motivi per cui Instagram è percepito in questo modo stanno nella sua struttura. È una piattaforma che funziona soprattutto per immagini, non per parole, e ogni volta che si vuole condividere un’immagine si viene invitati a modificarla, migliorarla, renderla ancora più bella con filtri e correzioni. È la versione moderna delle diapositive delle vacanze: solo che le diapositive erano tante, non era possibile aggiungere il filtro Juno e gli spettatori erano pochi. Su Instagram molte persone – stime recenti parlano di 11 milioni di persone al giorno, in Italia – fanno più o meno la stessa cosa: provano a raccontare la loro vita (non solo le loro vacanze) cercando di renderla attraente. Rispetto alle diapositive, cambiano la qualità dei contenuti e il numero di spettatori.
La Royal Society for Public Health (RSPH) è un’associazione britannica che si occupa di rendere migliori le vite delle persone. Nel 2017 fece un sondaggio sugli effetti negativi che Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube e Instagram avevano sugli utenti tra i 14 e i 24 anni. Instagram era il social media che secondo gli intervistati aveva su di loro le peggiori conseguenze: in particolare sulla loro FOMO (“Fear Of Missing Out”, la paura di essere esclusi da qualcosa che sta succedendo), sulla loro percezione del proprio corpo e sul loro sonno. Niamh McDade, ricercatore del RSPH, ha detto a Hern: «Al primo impatto, Instagram può sembrare molto amichevole. Ma continuare a guardare le foto degli altri senza interagire non fa bene. […] Il fatto è che su Instagram condividi solo cose che hanno lo scopo di metterti in buona luce. Su Twitter e su Facebook vedi invece molte cose che non servono solo a dire “Ehi, guarda la mia vita meravigliosa”».
Secondo Hern, Instagram è diventato quello che è soprattutto dopo una modifica del suo algoritmo, fatta nel 2016. Prima di quella modifica i contenuti erano mostrati in ordine cronologico, mentre ora non è più così: dal 2016 Instagram decide cosa mostrare agli utenti in base ai loro interessi, alle loro interazioni con gli altri profili e alla frequenza del loro utilizzo dell’app. Instagram tende ora a mostrare di più i contenuti che sono piaciuti di più, e i contenuti che piacciono di più sono spesso quelli positivi e meglio riusciti. Hern ha scritto che dal 2016 Instagram ha iniziato a mostrare «una versione selezionata e irrealistica di un feed che era già pieno di contenuti curati e irrealistici».
Le opinioni di Hern e il sondaggio del RSPH non sono verità assolute. Di certo l’osservazione passiva di stili di vita fintamente perfetti può essere nociva per qualcuno, ed è probabile che Instagram, per com’è fatto, mostri il fianco a questo problema. Ma è anche vero che Instagram è un fenomeno così recente che è impossibile averne certezze, o prevedere cosa sarà tra un anno. Tante persone hanno interazioni diverse con Instagram; alcune ne fanno un uso passivo, altre ne fanno un uso attivo. La psicologa e sociologa Sherry Turkle disse nel 2012, anno della creazione di Instagram, che i social media ci rendono «da soli insieme». Le Storie, che da due anni sono una parte rilevante di Instagram, sono fatte per mostrare contenuti un po’ più realistici e quotidiani, e quindi anche meno perfetti. Infine va sempre ricordato che Instagram permette di scegliere chi seguire, e la scelta è vastissima: basta fare le giuste scelte per avere il giusto feed.
Oltre alle sue considerazioni, Hern ha anche raccontato la sua esperienza personale con Instagram. Ha scritto che sta provando a aprire l’app sempre meno e che segue giusto un paio di centinaia di persone, soprattutto per seguire solo chi conosce davvero. Nonostante questo si è lamentato di «vedere un infinito feed di familiari e amici che fanno cose incredibili e si divertono tantissimo, senza di me».


lunedì 24 settembre 2018

Spesometro, si avvicina la scadenza: ecco quando e come trasmettere le fatture

Si avvicina la scadenza per lo spesometro: entro il primo ottobre è obbligatorio trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre del 2018 o, per chi ha scelto le scadenze semestrali, per i primi sei mesi del 2018. Ecco quali sono i dati da trasmettere e le sanzioni in caso di invio in ritardo della documentazione.


Si avvicina la scadenza per lo spesometro: il primo ottobre scade il termine per trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre del 2018. Stessa data anche per chi ha deciso di procedere con la trasmissione semestrale al posto di quella trimestrale: in quel caso vanno inviati i dati relativi al primo semestre del 2018. Lo spesometro consiste nell’obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute: viene previsto l’invio dei dati con il riferimento a ciascun trimestre entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Negli scorsi mesi si è più volte parlato dell’abolizione dello spesometro, ma al momento rimane in vigore in versione light. Nel prossimo anno si vedrà, invece, cosa succederà con il passaggio alla fatturazione elettronica che potrebbe comportare l’abolizione dello spesometro.
Le scadenze sono state cambiate dalla scorsa legge di bilancio, prevedendo uno slittamento della data riguardante il secondo trimestre dal 16 al 30 settembre. Quest’anno si passa invece al primo ottobre poiché il 30 settembre cade di domenica. Le ultime novità per lo spesometro sono state introdotte dal decreto Dignità, approvato in estate. Da una parte si è previsto l’esonero per i piccoli produttori agricoli con regime Iva speciale, dall’altra si è deciso di spostare dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre del 2018. A gennaio, invece, potrebbe cambiare tutto con l’arrivo della fatturazione elettronica e la probabile abolizione dello spesometro.
Quali dati si devono trasmettere
A inizio 2018 l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato quali sono i dati che vanno trasmessi, cercando di rendere le operazioni più semplici. È necessario trasmettere i dati riguardanti la partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni o il codice fiscale dei soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni; i dati della fattura, comprendenti numero e data di emissione; la base imponibile; l’aliquota applicata; la tipologia di operazione ai fini dell’Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata nella fattura. Per quanto riguarda le fatture piccole, al di sotto dei 300 euro, è possibile registrarle cumulativamente e trasmettere i dati nel documento riepilogativo.
Le multe
Per chi invia con ritardo la documentazione richiesta dal Fisco o commette qualche errore nella compilazione, sono previste delle sanzioni. Nello specifico, sono due euro di multa ogni fattura, con un massimo di mille euro per trimestre. C’è anche la possibilità di ricorrere alla formula del ravvedimento operoso, una soluzione che comporta una riduzione delle sanzioni.

mercoledì 19 settembre 2018

Scuola: quali spese si possono detrarre?

Le spese legate alla scuola non si limitano a libri e cartelle: parte dei costi legati all’istruzione riguardano anche mense, gite scolastiche, corsi, pre e post scuola. Sapevi che esistono detrazioni specifiche che ti permettono di attutire i costi?
Se non ne hai mai sentito parlare non preoccuparti: ben un italiano su due ignora questi vantaggi fiscali; questo potrebbe essere l’anno buono per metterli in pratica e pagare meno tasse.
La detrazione
La detrazione Irpef del 19% è valida per tutte le spese legate alla frequenza scolastica e sarà disponibile entro il tetto di spesa fissato per quest’anno: pari a 786 euro per ogni alunno.
Questo significa che saranno scalati dalle tasse circa 150 euro a fronte di una spesa di 786 euro o superiore.
Chi può accedere   
L’agevolazione è valida per le spese degli studenti frequentanti istituti di ogni ordine e grado:
  • Scuole materne
  • Elementari
  • Medie
  • Superiori
La detrazione è valida per le scuole pubbliche, ma anche per le private paritarie.
Cosa puoi detrarre
  • Mensa/servizi di assistenza alla mensa
  • Servizi pre e post scuola
  • Gite scolastiche
  • Assicurazioni scolastiche
  • Corsi deliberati dall’istituto scolastico (anche se svolti all’infuori dell’orario scolastico). Ad es. teatro, lingue straniere, musica, ecc..
ATTENZIONE: Non è possibile detrarre le spese per libri, zaini e materiale di cancelleria.
Se vuoi risparmiare, leggi i nostri consigli.
I documenti da presentare
Per la mensa: è sufficiente il bollettino postale o il bonifico bancario intestato alla scuola con la causale “servizio mensa”.
In caso di pagamento in contanti o bancomat, fatti consegnare un certificato che specifichi l’importo versato (questo vale anche per l’acquisto dei buoni-mensa).
Le altre spese: se l’intestatario di bonifici e bollettini è l’istituto scolastico, per provare la spesa è sufficiente la ricevuta del versamento.
Se i pagamenti sono intestati a un ente terzo, conserva la ricevuta unitamente alla copia della delibera scolastica che ha permesso quella specifica attività integrativa.
Studenti con disturbi dell’apprendimento
Da quest’anno i genitori di alunni con disturbi dell’apprendimento (DSA) potranno usufruire di una detrazione del 19% su tutti i sussidi e strumenti compensativi necessari per aiutare l’alunno.
Questa specifica detrazione non prevede alcun tetto di spesa ed è valida fino al completamento della scuola superiore.
Per accedervi è necessario presentare una certificazione medica che attesti la necessità degli strumenti acquistati in relazione al disturbo diagnosticato.

https://www.adiconsum.it/scuola-quali-spese-si-possono-detrarre/