A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo
l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato
una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare
una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30%
della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di
fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei
soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare
ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare
attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.
Pertanto il medico
competente, ove nominato, per quei lavoratori
che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero
ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta
negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica
prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per
valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
B) Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano
sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare
in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno
10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non
considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata
persistenza nel tempo) accompagnato da un test
molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
C) Lavoratori positivi asintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per
tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della
positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con
risultato negativo (10 giorni + test).
Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro,
invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del
medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione,
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone
negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare
convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di
contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in
servizio con la modalità sopra richiamate.
D) Lavoratori positivi a lungo termine
Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a
risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano
sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e
anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono
interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr.
Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).
Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della
riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal
richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori
positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la
negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura
accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in
modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente,
ove nominato.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di
fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione,
nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro
agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia
rilasciato dal medico curante.
Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità
da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di
effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare
l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.
E)
Lavoratore contatto stretto asintomatico
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il
proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che
il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr.
messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).
Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena
di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone
all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o
antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove
il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per
il tramite del medico competente, ove nominato.
La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto
dell’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del
quadro normativo nazionale.
Fonte: Ministero della Salute

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